Cronaca

Caso Bonaldi, il parere dell'ex
magistrato Francesco Nuzzo

Si torna a parlare dell’avviso di conclusione indagini ricevuto dal sindaco di Crema Stefania Bonaldi per l’incidente dello scorso ottobre all’asilo nido di via Dante, quando un bimbo ha subito un trauma da schiacciamento per aver messo due dita della mano nel cardine della porta tagliafuoco, che si era chiusa automaticamente.

Sul caso Bonaldi, su cui è intervenuto anche il procuratore Roberto Pellicano, ha espresso il suo parere l’ex magistrato di Cremona Francesco Nuzzo, che riportiamo integralmente.

Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, viene iscritta nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Cremona, perché un bambino, ospite dell’asilo nido comunale, rimane ferito a una mano. Il caso diviene nazionale dopo che Beppe Severgnini ne ha dato notizia durante la trasmissione Otto e mezzo, condotta da Lilli Gruber su La 7. Tanti si sono impegnati a dir la propria – politici, giornalisti, cittadini comuni -, ponendo l’accento sulle difficoltà che un “primo cittadino” deve affrontare nel quotidiano impegno, comprese impreviste iniziative giudiziarie: un’evenienza, codesta, idonea a turbare la serenità di una funzione, dalla quale alcuni si tengono lontani appunto per non incappare nelle maglie della giustizia.

Mi guardo bene dall’unirmi al corale sconcerto, soprattutto di quelli che non si lasciano sfuggire l’occasione per attaccare la magistratura a tutto campo, additandola come uno dei mali d’Italia. Né voglio indicare ai lettori le soluzioni più appropriate alla bisogna, cui si applicano un giorno sì e l’altro pure i competenti d’accatto, una malerba rigogliosa e faticosa da estirpare. E men che mai capisco l’ossessiva richiesta di cambiare le regole, perché i postulanti si guardano bene dall’indicarle.

Sul tema è intervenuto, per ragioni funzionali, il Procuratore della Repubblica, Roberto Pellicano, che ha esposto con equilibrio la tesi del suo ufficio, senza proclamare certezze preconcette. Considerando l’insieme delle sue osservazioni, può concludersi che questo magistrato meriti fiducia. Non condivido, tuttavia, l’assunto secondo cui, nella presente vicenda, “punto di partenza imprescindibile di qualsiasi accertamento penale”, fosse l’inserimento del capo del comune tra gli indagati.

Parlo sulla base di una duplice e lontana esperienza: quella di sindaco di Castel Volturno, uno dei luoghi più complessi del nostro Paese, e di magistrato penale. A partire dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, infatti, il vecchio modello delle autonomie locali subisce significative modifiche: la distinzione tra organi rappresentativi, responsabili dell’intera attività dell’ente, e organi burocratici, con mansioni di mero supporto dei primi, viene sostituita da quella tra organi di governo, cui competono essenzialmente funzioni di indirizzo politico e di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell’attività dell’ente, e organi amministrativi cui spettano, in via tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell’ente medesimo.

La separazione di ruoli e competenze tende a garantire una piena efficienza e autonomia di azione tra gli organi di governo e di attuazione, essendo i loro compiti comunque “strettamente connessi, sinergici, integrati per ottenere il massimo della collaborazione tra le diverse sfere di possibile intervento”. Una disciplina significativa è dettata dall’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, il quale così recita: “le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti e provvedimenti amministrativi, ai sensi di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

La norma, quindi, disegna una netta linea di demarcazione tra atti di indirizzo e di coordinamento politico di pertinenza degli organi elettivi e atti di gestione rientranti nell’attribuzione funzionale dei dirigenti: si tratta di un canone fondamentale del vigente ordinamento politico-amministrativo, che non lascia spazio a esegesi equivoche che sarebbero contra legem. Questi ultimi, in particolare, devono produrre risultati, realizzare obiettivi, attivare iniziative, risolvere problemi, essendo loro conferiti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali, tecniche in vista dei programmi fissati dall’amministrazione.

Non ritengo necessario aggiungere altro e invadere un campo non di mia attuale pertinenza, che sarebbe un passo davvero azzardato per mancata conoscenza degli atti procedurali e ogni valutazione poggerebbe sulle sabbie mobili dell’azzardo. Con forte convinzione, do un suggerimento ai giuristi a tempo perso: si documentino almeno, prima di predicare verità acquisite per scienza infusa.

Francesco Nuzzo

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