Chiuse Lombardia e altre 11 province fino al 3 aprile: cosa prevede la bozza del decreto
La Lombardia, insieme ad altre 11 province italiane, verrà chiusa fino al 3 aprile. Si attende la firma del decreto, ma questa è la bozza uscita poco prima del Consiglio dei Ministri che dovrebbe ratificare la decisione. Oltre alla Lombardia, dunque, limitazioni anche per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il provvedimento è previsto che entri in vigore già a partire da domani, domenica 8 marzo. Tra le misure adottate, in particolare, il divieto in modo assoluto di effettuare ogni spostamento in entrata e in uscita da questi territori, “nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”.
SCUOLE – Alunni ancora a casa da scuola, dato che sono state sospese anche le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore.
ATTIVITA’ COMMERCIALI – Le attività di bar e ristorazione saranno consentite con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Disposizioni che valgono anche per le altre attività commerciali, obbligate a far sì che si evitino assembramenti di persone. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
RSA E STRUTTURE SANITARIE – L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. E’ vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
SPORT – Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (da intendersi all’aperto senza la presenza di pubblico, ndr). Sospese invece le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
LUOGHI DI CULTO – L’apertura dei luoghi di culto, invece, è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
PERSONALE PER EMERGENZA – Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.