Anac, Lgh, A2A: chiariamoci le idee
Ha destato non poco clamore a Cremona, la deliberazione, in data 21 febbraio 2018, dell’ANAC a riguardo della acquisizione, da parte della SpA A2A del 51% del capitale sociale della SpA Linea Group Holding. Va chiarito che solo di questo si tratta e non già di fusione fra le due società, come è stato ripetuto più volte in modo impreciso.
lgh, a2a,
La Linea Group è una società che, tramite le società da essa controllate, gestiva servizi pubblici di rilevanza economica in alcune province lombarde, fra cui Cremona. L’intero pacchetto azionario della Linea Group era detenuto da varie società fra cui AEM Cremona SpA. Tali società erano a loro volta integralmente partecipate da enti pubblici locali, fra i quali il Comune di Cremona.
La Linea Group, pertanto, pur essendo partecipata direttamente da enti locali, era da essi controllata in modo indiretto, tramite le società partecipate degli stessi enti locali.
A sua volta, la SpA A2A era anch’essa una società che gestiva servizi pubblici locali di rilevanza economica nelle province di Milano e Brescia. La A2A è quotata in borsa dal 2001. Il suo capitale sociale, per il 50% è detenuto dai Comuni di Milano e Brescia.
Sin dal 2015, la A2A ha ha proposto ai soci della LGH l’acquisto del 51% del capitale sociale della stessa LGH. Non stava a riferire dei passaggi intercorsi, limitandosi a dire che l’operazione si concludeva nell’agosto del 2016. A seguito di tale operazione, la quota di partecipazione di AEM Cremona, nell’ambito del capitale sociale di A2A, risultava essere dello 0,39%, laddove, in precedenza, la quota di AEM Cremona nella LGH era pari al 30,92%, con l’ovvia conseguenza di poter facilmente incidere sulle scelte della società.
Alcuni cittadini, consiglieri comunali e parlamentari, evidentemente poco convinti della legittimità e della bontà dell’operazione, presentavano, fin dal 2016, un esposto all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – con lo scopo di verificare la legittimità dell’operazione posta in essere da A2A ed LGH.
L’ANAC è un’Autorità amministrativa indipendente, con funzioni di regolazione, simile, in questo, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’Autorità per l’energia, all’Autorità per le telecomunicazioni. Dal 2014, l’ANAC ha incorporato l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Si sbaglierebbe, quindi, a pensare che l’ANAC abbia indagato su un caso di sospetta corruzione, essendosi l’Autorità limitata a verificare la legittimità dell’operazione, nei termini in cui è stata compiuta.
All’esito di una complessa istruttoria, nel corso della quale le varie parti in causa hanno avuto modo di esporre le proprie difese, l’ANAC ha dichiarato che la vendita diretta delle azioni non poteva essere effettuata, se non preceduta da una procedura ad evidenza pubblica, competitiva e comparativa.
Ha, altresì, deliberato la trasmissione della deliberazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Calmatesi le polemiche politiche sulla vicenda, che non mi riguardano ed in cui non voglio assolutamente entrare, vorrei fare qualche considerazione sugli effetti pratici della deliberazione dell’ANAC sulla vicenda.
Va precisato preliminarmente che, dal 2016, A2A possiede il 51% del capitale sociale di LGH. Conseguentemente, nonostante vi sia un eccesso di partnership industriale (un’alleanza fra due società sembra più efficace se viene definita con un nome inglese) fra le due società, A2A è in grado di potenzialmente esercitare un’influenza decisiva sulle scelte e sulle strategie di LGH, ma non il criterio.
Ma questo è un problema di opportunità e di scelte politiche che non mi interessa e neppure ha interessato l’ANAC, che si è limitata a contestare la legittimità dell’operazione, nei termini in cui è stata condotta.
Non è semplice riassumere in poche righe le venti fitte pagine della deliberazione dell’ANAC. Mi limiterò a dire che l’ANAC si riporta alla posizione tradizionale della giurisprudenza, secondo cui la scelta di soci privati da parte di società a prevalente capitale pubblico deve avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica e cioè tramite una gara.
Le società a capitale pubblico locale hanno cercato più volte di superare tale impostazione, ritenendo di poter operare, in tutto e per tutto, come società private. Ricordo, a questo proposito, un’altra vicenda cremonese, in materia di servizi pubblici, che risale ad oltre vent’anni fa, e di cui ebbi occasione di occuparmi professionalmente. Anche allora, il principio della gara, dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria, fu, alla fine, autorevolmente ribadito dal Consiglio di Stato.
Si tratta, ora, di vedere quali effetti potrà avere, nella pratica, la deliberazione dell’ANAC. Come ho già detto in precedenza l’ANAC è un’Autorità amministrativa indipendente, con compiti di regolazione: deve cioè garantire che determinate attività amministrative si svolgono secondo criteri di legittimità. Non può quindi incidere su atti compiuti da altri soggetti, che restano pienamente validi ed efficaci. Anzi, le deliberazioni dell’ANAC sono atti amministrativi e, come tali, possono essere impugnate davanti ai giudici amministrativi. Se una tale impugnazione verrà proposta da taluno dei soggetti interessati, al momento non è dato di sapere.
Come già accennato in precedenza, la decisione finale dell’ANAC non è particolarmente clamorosa. L’Autorità si limita e dispone che la propria deliberazione sia trasmessa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Procura regionale della Corte dei Conti.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (normalmente conosciuta come Antitrust) è un’altra Autorità amministrativa indipendente, che può infliggere sanzioni che, a loro volta, possono venire impugnate.
La Procura della Corte dei Conti deve, a sua volta, valutare se può essere proposta l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di soggetti, persone fisiche, autori dell’operazione in precedenza descritta. Ma solo la eventuale sussistenza del danno dovrà essere accertata, in quanto, come si dice sinteticamente, la Corte dei Conti è giudice del fatto e non del diritto.
In conclusione, pare di potere dire che siamo solo alla fine del primo atto di una vicenda di cui probabilmente si sentirà parlare ancora a lungo.