Politica

Consiglio regionale, domenica alle urne
Ecco tutto quel che c’è da sapere
tra nuova legge elettorale,
voto disgiunto e schede

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Manca una settimana al voto, fino a venerdì a mezzanotte è possibile la propaganda elettorale poi sabato il silenzio pre-voto. Domenica 24 e lunedì 25 febbraio tutti gli elettori della Lombardia sono chiamati alle urne, oltre che per le Politiche, per rinnovare il consiglio regionale a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio. Ecco come funziona.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia sono chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Le elezioni regionali si svolgeranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Si vota dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì. Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.

I seggi di Consigliere regionale sono così ripartiti fra le circoscrizioni elettorali delle 12 province lombarde.

Bergamo: 9
Brescia: 10
Como: 5
Cremona: 3
Lecco: 3
Lodi: 2
Mantova: 3
Milano: 25
Monza e Brianza: 7
Pavia: 4
Sondrio: 1
Varese: 7

Le novità
Le elezioni regionali si svolgono per la prima volta in Lombardia sulla base della legge regionale elettorale (n. 17 del 31 ottobre 2012) adottata in attuazione dello Statuto della Lombardia. In base a tale legge, spetta ora alla Regione la gestione del procedimento elettorale per le prossime elezioni. La legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012 concorre a regolare le elezioni in Lombardia con le norme statali contenute nelle leggi nn. 108/68 e  43/95.

Per che cosa si vota
Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si svolgono contestualmente. Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri compreso il Presidente della Regione. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale è eletto Presidente della Regione. Il candidato che ottiene più voti, dopo il candidato eletto Presidente, è eletto consigliere.

I consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.

Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:
– almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
– almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi

In ogni caso, alle liste collegate al candidato eletto Presidente non possono essere attribuiti più di 56 seggi (70% dei seggi complessivi).

Per garantire la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, in ogni circoscrizione elettorale deve essere attribuito almeno un seggio.

Le circoscrizioni coincidono con i territori delle province lombarde esistenti alla data del 1° gennaio 2012 (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).

Come si vota
Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto. La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda.

Ciascun elettore può, a scelta:
a) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste
c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

Sulla scheda il nome e il cognome di ogni candidato alla carica di Presidente è indicato all’interno di un rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno del gruppo di liste (o i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione) collegate al candidato. In corrispondenza del contrassegno è possibile indicare, nelle apposite righe, l’eventuale preferenza.

Si può esprimere una sola preferenza (scrivendo il cognome oppure il nome e cognome del candidato compreso nella lista).

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